Richiedere la mediazione o effettuare reclamo per controversie tributarie

Servizio attivo

Dal 4 gennaio 2024 il reclamo/mediazione è stato abrogato. L’istituto continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore 50.000 notificati fino alla data del 3 gennaio 2024.

A chi è rivolto

Ai contribuenti che hanno ricevuto un accertamento tributario e che intendano proporre ricorso, sono tenuti a presentare al Comune - entro 60 sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo – un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di MEDIAZIONE con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

Descrizione

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • cartelle di pagamento per vizi propri
  • fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a ventimila euro
  • di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
  • riguardanti atti non impugnabili
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Come fare

Per richiedere la mediazione o effettuare reclamo per controversie tributarie è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

L'accoglienza del reclamo o mediazione richiesta.

Tempi e scadenze

I contribuenti interessati devono presentare entro 60 sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di MEDIAZIONE con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

L’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o giungere a un accordo. Soltanto a questo punto, se l’intesa non è raggiunta o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.L. del 30/12/2023, n. 220, recante, "Disposizioni in materia di contenzioso tributario";
  • D.L. del 24/09/2015, n. 156, recante, " Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 04/07/2025