Il cambio di nome o cognome in Italia è possibile solo in casi eccezionali e per gravi motivi, come previsto dagli articoli 89–94 del D.P.R. 396/2000.
La richiesta va presentata al Prefetto competente per territorio (quello della provincia di nascita o residenza) e, solo in caso di accoglimento, viene emesso un provvedimento di autorizzazione, che va poi registrato presso il Comune di nascita e/o di residenza del richiedente.
Il Comune non valuta la richiesta ma si occupa solo di eseguire la trascrizione e aggiornare i registri una volta ricevuto il decreto.