Chi intende avviare un’attività di apicoltura per autoconsumo, senza fini commerciali, ha l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività al Comune e al Servizio Veterinario dell’ASL.
L’attività è considerata per autoconsumo quando:
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La produzione di miele, cera o altri prodotti dell’alveare non viene venduta ma consumata in ambito familiare
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Non si superano i limiti regionali sul numero massimo di alveari consentiti per autoconsumo (solitamente fino a 10 arnie – variabile per regione)
Anche se priva di fini economici, l’apicoltura è soggetta a norme sanitarie, ambientali e di biosicurezza. L’apicoltore deve:
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Registrarsi come detentore di alveari
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Dotarsi di codice aziendale (codice API)
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Mantenere gli standard minimi di tutela sanitaria e benessere animale