Istanza di sospensione - NUOVO SPORTELLO

Servizio attivo

Richiesta al Comune per sospendere temporaneamente gli effetti di un atto amministrativo (sanzione, accertamento, ingiunzione) in attesa di valutazione, ricorso o definizione di istanze collegate.

A chi è rivolto

Cittadini, imprese, enti o legali rappresentanti destinatari di un atto comunale, che intendano sospendere l’efficacia dello stesso in attesa di valutazione o definizione di una situazione collegata.

Descrizione

L’istanza di sospensione consente al cittadino, impresa o ente destinatario di un atto comunale (es. sanzione amministrativa, accertamento tributario, ingiunzione di pagamento) di richiedere la sospensione temporanea degli effetti dell’atto, in presenza di motivi validi.
I casi più frequenti includono: avvio di un ricorso, presentazione di un’istanza in autotutela, documentazione incompleta o situazioni meritevoli di valutazione.
L’Ufficio competente, a seguito dell’istruttoria, può concedere o negare la sospensione, anche solo parziale, fino alla conclusione del procedimento connesso.

Come fare

Per richiedere la mediazione o effettuare reclamo per controversie tributarie è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Copia dell’atto per cui si richiede la sospensione.

  • Motivazione dettagliata della richiesta.

  • Documentazione a supporto (es. copia di un ricorso, istanza in autotutela, ricevute, certificazioni, ecc.).

  • Delega e documento del delegato, se presentata da terzi.

Cosa si ottiene

  • Sospensione (totale o parziale) degli effetti dell’atto amministrativo impugnato o contestato, fino a nuova valutazione o decisione definitiva.

  • Comunicazione ufficiale dell’esito dell’istanza.

Tempi e scadenze

Comunicazione dell’esito entro 30 giorni dalla ricezione completa dell’istanza.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

  • La sospensione non è automatica e viene concessa a discrezione dell’Amministrazione, in base alla fondatezza e urgenza dei motivi indicati.

  • La richiesta può essere collegata a un’istanza in autotutela, a una rateizzazione o a un ricorso pendente.

  • In assenza di riscontro, i termini ordinari per il pagamento o il ricorso restano validi.

  • Se concessa, la sospensione sarà comunicata formalmente al richiedente, con eventuale durata e condizioni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 01/09/2025