Il tesserino venatorio è un documento personale e annuale, previsto dall’articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, necessario per l’esercizio dell’attività venatoria.
Sul tesserino sono riportate le indicazioni del calendario venatorio regionale, la forma di caccia prescelta e gli ambiti territoriali in cui è consentita l’attività.
Il tesserino è rilasciato dalla Regione di residenza; ove la normativa regionale lo preveda, la consegna al cacciatore residente è curata dal Comune di residenza, previa verifica dei requisiti e della documentazione.
Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale come documento venatorio, ma l’esercizio concreto della caccia fuori Regione richiede il rispetto delle regole della Regione ospitante, del calendario venatorio locale, dell’eventuale ammissione ad ATC/CA e della corretta annotazione/integrazione sul tesserino
La fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino subito dopo l’abbattimento (art. 12, comma 12-bis, legge n. 157/1992); il tesserino va conservato e portato con sé durante ogni uscita di caccia.