L'accesso è rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013:
Interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1):
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sicurezza pubblica e ordine pubblico
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sicurezza nazionale
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difesa e questioni militari
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relazioni internazionali
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politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
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conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento
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regolare svolgimento di attività ispettive
Interessi privati (art. 5-bis, comma 2):
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protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
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libertà e segretezza della corrispondenza
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interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali
L'accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 (art. 5-bis, comma 3).
Qualora i limiti riguardino soltanto alcuni dati o parti del documento, è consentito l'accesso parziale alle restanti parti