Accesso civico generalizzato

Servizio attivo

Chiunque può richiedere dati, documenti o informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

A chi è rivolto

  • A tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età

Descrizione

L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto. L'istituto è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In analogia con i modelli internazionali di Freedom of Information Act (FOIA), la trasparenza costituisce la regola e i limiti rappresentano eccezioni di stretta interpretazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza non richiede motivazione. Il Comune valuta caso per caso, con tecnica di bilanciamento, l'eventuale sussistenza di un pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati tutelati dall'art. 5-bis. L'accesso civico generalizzato è istituto distinto sia dall'accesso civico semplice (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013), che riguarda dati per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione non adempiuto, sia dall'accesso documentale (artt. 22-26 L. 241/1990), che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta
    • Modulo di richiesta compilato e firmato
    • Documento d’identità del richiedente o del legale rappresentante
  • Indicazione chiara dei dati o documenti richiesti
  • Non è necessaria la motivazione

Procedure collegate

 

In caso di diniego totale o parziale, mancata risposta entro 30 giorni, o differimento, il richiedente può, in alternativa o cumulativamente:

  • Presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT decide sentito il Garante per la protezione dei dati personali (che si pronuncia entro 10 giorni, con sospensione del termine del RPCT).

  • Presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale (in mancanza, al Difensore civico dell'ambito territoriale immediatamente superiore), che si pronuncia entro 30 giorni. Il ricorso va notificato anche all'amministrazione.

  • Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

I medesimi rimedi (riesame al RPCT e ricorso al Difensore civico) sono esperibili anche dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la propria opposizione.

Cosa si ottiene

Accesso a dati, documenti o informazioni detenuti dal Comune, in formato digitale o cartaceo, salvo eccezioni previste dalla legge.

Tempi e scadenze

Termine per la risposta: entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta

Costi

Il rilascio in formato elettronico (Copia digitale inviata tramite email/PEC) o su supporto fornito dal richiedente è gratuito. In caso di rilascio in formato cartaceo potrà essere richiesto il solo rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, comma 4, D.Lgs. 33/2013)

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Accesso civico generalizzato direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

 

L'accesso è rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi previsti dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013:

Interessi pubblici (art. 5-bis, comma 1):

 

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico

  2. sicurezza nazionale

  3. difesa e questioni militari

  4. relazioni internazionali

  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato

  6. conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento

  7. regolare svolgimento di attività ispettive

Interessi privati (art. 5-bis, comma 2):

  1. protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia

  2. libertà e segretezza della corrispondenza

  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

L'accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 (art. 5-bis, comma 3).

Qualora i limiti riguardino soltanto alcuni dati o parti del documento, è consentito l'accesso parziale alle restanti parti

Casi particolari

  • Presenza di controinteressati: se il Comune individua soggetti la cui sfera giuridica potrebbe essere coinvolta dall'accesso (in particolare per gli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2), è tenuto a darne loro comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica. I controinteressati possono presentare motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
  • Richieste massive o manifestamente irragionevoli: l'amministrazione può respingere le istanze che, per il loro carattere palesemente esorbitante o per la genericità della formulazione, risultino manifestamente irragionevoli o tali da compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
  • Differimento: l'accesso non può essere negato qualora, per la tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. I limiti operano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 24/06/2026

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