Il servizio garantisce ai consiglieri comunali l’accesso ai documenti e agli atti amministrativi necessari per l’esercizio delle loro funzioni di indirizzo, controllo e proposta.L’accesso è disciplinato dall’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in base al quale i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato; le concrete modalità di esercizio sono definite dal regolamento comunale. L’accesso deve essere garantito tempestivamente e senza ostacoli.I consiglieri possono consultare documenti, verbali, delibere, contratti, bilanci e altre informazioni rilevanti per lo svolgimento del loro mandato.L’accesso deve avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati personali; il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).