Accesso documentale - Polizia Locale

Servizio attivo

Il servizio consente di richiedere la consultazione o copia di atti redatti dalla Polizia Locale, come verbali, rapporti di intervento, rilievi di incidenti stradali e altri documenti amministrativi.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (art. 22, L. 241/1990). In particolare:

  • Cittadini coinvolti direttamente nei fatti o nei procedimenti.
  • Avvocati e legali muniti di delega o mandato.
  • Compagnie assicurative e loro periti o delegati, per la gestione dei sinistri.
  • Enti pubblici o altri soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante, anche pubblico o diffuso.

Descrizione

Il servizio permette a cittadini, avvocati, compagnie assicurative e altri soggetti legittimati di accedere agli atti formati o detenuti dal Comando di Polizia Locale. 
Sono accessibili, nei limiti previsti dalla normativa, documenti come:

  • verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada,
  • rapporti di servizio e relazioni,
  • rilievi di sinistri stradali (rapporti di incidente, planimetrie, fotografie),
  • atti inerenti a controlli e procedimenti di polizia amministrativa.

L’accesso documentale è regolato dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). 
Per i rilievi degli incidenti stradali si applica inoltre l’art. 11, comma 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si applicano altresì le normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) e di tutela dei controinteressati.
Non sono accessibili gli atti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990, tra cui gli atti di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo (es. comunicazioni di notizia di reato, ex art. 329 c.p.p.), salvo nulla osta dell’Autorità giudiziaria.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

 

  • Estremi dell’atto richiesto (data, numero verbale, targa, ecc.).
  • Motivazione (per accesso formale).
  • Delega e copia documento identità del delegante, se richiesta da un rappresentante legale.
  • Pagamento  dei costi di ricerca e riproduzione, se previsti, e dell’imposta di bollo in caso di copia conforme.

Cosa si ottiene

  • Visione degli atti presso il Comando di Polizia Locale.
  • Copia semplice o conforme degli atti (su richiesta).
  • Risposta formale con esito della richiesta.

Tempi e scadenze

Risposta dell’Amministrazione: entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 25, comma 4, L. 241/1990).
Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta (silenzio-rigetto). I termini possono essere sospesi in caso di richiesta irregolare o incompleta, oppure in presenza di controinteressati ai quali la richiesta deve essere comunicata.

 

Costi

  • La visione degli atti è gratuita.
  • Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di ricerca e riproduzione, secondo le tariffe stabilite dall’Ente: [riportare le tariffe vigenti].
  • In caso di copia conforme all’originale è dovuta l’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Accesso documentale - Polizia Locale direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Sono esclusi dall’accesso i documenti indicati dall’art. 24 della L. 241/1990 e dal regolamento comunale in materia di accesso.
  • Gli atti di polizia giudiziaria e quelli relativi a indagini in corso sono sottratti all’accesso, salvo nulla osta dell’Autorità giudiziaria (art. 329 c.p.p.).
  • L’accesso può essere differito o limitato a tutela della riservatezza di terzi controinteressati.

Casi particolari

  • Per i sinistri stradali con lesioni alle persone, il rilascio degli atti può essere subordinato al nulla osta dell’Autorità giudiziaria, con conseguente allungamento dei tempi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 24/06/2026

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