Il servizio consente al soggetto interessato di chiedere la chiusura e l'archiviazione di una pratica amministrativa pendente, riferita ad esempio a istanze, segnalazioni, comunicazioni o richieste protocollate, quando la pratica risulti errata, duplicata, incompleta o non più necessaria.
Per le pratiche non ancora concluse, la richiesta può fondarsi sulla rinuncia al seguito del procedimento o sul venir meno dell'interesse alla pratica avviata. L'Amministrazione competente valuta la richiesta e, ove ricorrano i presupposti, conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato.
Se la pratica ha già dato luogo a un provvedimento amministrativo, la richiesta dell'interessato costituisce una segnalazione o sollecitazione alla valutazione dell'eventuale esercizio dei poteri di autotutela. L'annullamento d'ufficio e la revoca non sono atti dovuti su semplice richiesta del privato e restano disciplinati dagli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'Ufficio competente verifica la legittimazione del richiedente, i riferimenti della pratica, la motivazione addotta e gli eventuali effetti su destinatari e controinteressati. L'esito è comunicato con provvedimento o comunicazione motivata, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.