Opposizione all'accesso civico generalizzato da parte di controinteressati

Servizio attivo

I controinteressati possono presentare opposizione motivata a una richiesta di accesso civico generalizzato quando questa riguardi loro dati personali o altri interessi privati tutelati dalla legge (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

A chi è rivolto

  • A tutti i controinteressati (persone fisiche o giuridiche) individuati dall’Amministrazione in relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato, i cui interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della richiesta.

Descrizione

Quando una richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) riguarda documenti, dati o informazioni che possono incidere su interessi privati di terzi — quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali (ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali), ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 — l’Amministrazione, prima di decidere, è tenuta a darne comunicazione ai controinteressati mediante raccomandata A/R o per via telematica.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare un’opposizione motivata, anche per via telematica. L’Amministrazione valuta l’opposizione ma non può fondare il diniego unicamente sul mancato consenso del controinteressato: decide con provvedimento espresso e motivato, bilanciando l’interesse alla conoscibilità con gli interessi-limite. In caso di accoglimento nonostante l’opposizione, i dati o i documenti sono trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del controinteressato, per consentirgli di attivare gli strumenti di tutela. Avverso l’accoglimento, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ricorso al difensore civico o ricorso al TAR.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

 

  • Comunicazione scritta motivata di opposizione
  • Estremi della comunicazione ricevuta dall’Amministrazione (numero di protocollo e data).
  • Eventuali allegati a supporto (documenti riservati, motivazioni a tutela della riservatezza, del segreto commerciale o industriale, ecc.).

Cosa si ottiene

  • La registrazione dell’opposizione e il suo esame da parte dell’Amministrazione, che adotta un provvedimento espresso e motivato di accoglimento, differimento o diniego, anche parziale, della richiesta di accesso.

Tempi e scadenze

  • Presentazione dell’opposizione: entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Amministrazione (termine perentorio).
  • Conclusione del procedimento di accesso: entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; il termine è sospeso, per un massimo di 10 giorni, dalla comunicazione ai controinteressati.
  • Accoglimento nonostante l’opposizione: trasmissione al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Costi

  • La presentazione dell’opposizione è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Opposizione all'accesso civico generalizzato da parte di controinteressati direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

  • Nei casi in cui l’accesso riguardi dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), in sede di riesame o di ricorso al difensore civico l’organo competente provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni. Sono esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 24/06/2026

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