Quando una richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) riguarda documenti, dati o informazioni che possono incidere su interessi privati di terzi — quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali (ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali), ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 — l’Amministrazione, prima di decidere, è tenuta a darne comunicazione ai controinteressati mediante raccomandata A/R o per via telematica.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare un’opposizione motivata, anche per via telematica. L’Amministrazione valuta l’opposizione ma non può fondare il diniego unicamente sul mancato consenso del controinteressato: decide con provvedimento espresso e motivato, bilanciando l’interesse alla conoscibilità con gli interessi-limite. In caso di accoglimento nonostante l’opposizione, i dati o i documenti sono trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del controinteressato, per consentirgli di attivare gli strumenti di tutela. Avverso l’accoglimento, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ricorso al difensore civico o ricorso al TAR.