Accesso civico semplice

Servizio attivo

Il diritto di accesso civico "semplice" consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati o informazioni che, pur essendo soggetti a obblighi di trasparenza, non sono stati pubblicati o lo sono stati in modo incompleto.

A chi è rivolto

  • Chiunque voglia richiedere documenti, informazioni o dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Descrizione

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere al Comune i documenti, le informazioni o i dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa. È un diritto a titolarità diffusa, esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare un interesse specifico e senza obbligo di motivazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. 

La richiesta di accesso civico è gratuita e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

L'accesso civico semplice è istituto distinto sia dall'accesso documentale (artt. 22-26 L. 241/1990), che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, sia dall'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013), che riguarda dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Come fare

Le istanze di Accesso civico semplice, possono essere presentate compilando il modulo allegato, che va presentato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta
    • Modulo di richiesta compilato e firmato
    • Documento d’identità del richiedente 
  • Identificazione chiara dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto della richiesta (con riferimento, ove possibile, alla sottosezione di "Amministrazione trasparente" interessata)

Non è richiesta motivazione e non è necessario dimostrare un interesse specifico.

Procedure collegate

  • In caso di inerzia del RPCT: ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990
  • In caso di inerzia anche del titolare del potere sostitutivo o di diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)

Cosa si ottiene

  • In caso di accoglimento, il RPCT provvede alla pubblicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tempi e scadenze

  • Risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta

Costi

  • Gratuito, salvo il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la riproduzione dei documenti su supporti materiali.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Accesso civico semplice direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

L'accesso civico semplice è circoscritto ai soli dati, documenti e informazioni per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e che non risultano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente". 

  • Per richieste relative a dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, occorre fare riferimento all'accesso civico generalizzato. 
  • Per richieste fondate su un interesse diretto, concreto e attuale relativo a un procedimento amministrativo specifico, occorre fare riferimento all'accesso documentale (artt. 22-26 L. 241/1990)

Casi particolari

Nei casi in cui i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano contenuti in banche dati nazionali (ai sensi dell'art. 9-bis e Allegato B del D.Lgs. 33/2013), e ne sia stata omessa la pubblicazione, l'istanza è presentata al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati o, in caso di mancata comunicazione dei dati alla banca dati, al RPCT dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Ulteriori informazioni

Il presente servizio non sostituisce né l'accesso documentale ai sensi della L. 241/1990, né l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, che sono istituti autonomi disciplinati da procedimenti distinti.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 24/06/2026

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