L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere al Comune i documenti, le informazioni o i dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa. È un diritto a titolarità diffusa, esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare un interesse specifico e senza obbligo di motivazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
La richiesta di accesso civico è gratuita e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
L'accesso civico semplice è istituto distinto sia dall'accesso documentale (artt. 22-26 L. 241/1990), che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, sia dall'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013), che riguarda dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.