Richiedere il risarcimento per danni riconducibili alla responsabilità del Comune

Servizio attivo

Richiesta di risarcimento per danni subiti da persone o cose a causa di fatti o omissioni imputabili al Comune, come cattiva manutenzione di strade o edifici pubblici.

A chi è rivolto

  • Persone fisiche o giuridiche che ritengono di aver subito un danno imputabile al Comune
  • Eredi legittimi in caso di danno a persona deceduta
  • Soggetti delegati, procuratori o legali rappresentanti, muniti di idonea delega o procura

Descrizione

Il servizio consente a cittadini, imprese o altri soggetti di presentare un’istanza di risarcimento per danni materiali o fisici subiti e ritenuti riconducibili alla responsabilità del Comune, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile (responsabilità per fatto illecito e per danni cagionati da cose in custodia). 

I danni possono derivare, ad esempio, da buche stradali, cadute su marciapiedi dissestati, alberi o rami pericolanti, segnaletica mancante o danneggiata, incuria del patrimonio pubblico o altri eventi causati da negligenza o mancata manutenzione di beni o aree di competenza comunale.

L’istanza è esaminata dagli uffici competenti che, verificati i presupposti, possono trasmetterla alla compagnia assicurativa dell’Ente per la valutazione e l’eventuale riconoscimento del risarcimento. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Descrizione dettagliata dell’evento con data, ora e luogo
  • Documentazione fotografica del danno o del luogo
  • Testimonianze (se disponibili)
  • Denuncia alle autorità (se presentata)
  • Documentazione medica o peritale (in caso di danni fisici o materiali)
  • Fatture/spese sostenute
  • Eventuale verbale delle forze dell’ordine
  • Eventuale delega con documento identità del delegante se la richiesta è presentata per conto terzi.

Procedure collegate

  • In caso di accoglimento: liquidazione del risarcimento, eventualmente per il tramite della compagnia assicurativa dell’Ente.
  • In caso di diniego o di mancata risposta: il richiedente può adire l’Autorità giudiziaria ordinaria con azione di risarcimento del danno (artt. 2043 e 2051 del Codice Civile), entro il termine di prescrizione.
  • È sempre garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento (artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Cosa si ottiene

  • In caso di accoglimento, il risarcimento economico del danno accertato, proporzionato all’entità del pregiudizio subito e documentato. 

  • In caso di rigetto, una comunicazione motivata delle ragioni del diniego (art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Tempi e scadenze

  • Conclusione del procedimento: 30 giorni dal ricevimento dell’istanza completa, salvo diverso termine stabilito dal Comune nei propri regolamenti (art. 2, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241). Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di documenti o informazioni integrative (art. 2, comma 7).
  • Termine per presentare la richiesta: il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2947 del Codice Civile). La liquidazione effettiva del risarcimento può richiedere tempi ulteriori, connessi all’istruttoria assicurativa e all’accertamento della responsabilità.

Costi

  • Nessun costo è previsto per l’istruttoria dell’istanza, salva l’eventuale imposta di bollo dovuta ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese per perizie, certificazioni mediche o assistenza tecnica e legale restano a carico del richiedente.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere il risarcimento per danni riconducibili alla responsabilità del Comune direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il riconoscimento del risarcimento presuppone l’accertamento del nesso di causalità tra l’evento dannoso e una condotta (commissiva od omissiva) imputabile al Comune, nonché l’assenza di responsabilità esclusiva del danneggiato o del caso fortuito (art. 2051 del Codice Civile). L’istanza deve essere presentata entro il termine di prescrizione di 5 anni dal fatto (art. 2947 del Codice Civile).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 30/06/2026

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