Il mercato agricolo di vendita diretta è un mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, istituito o autorizzato dal Comune ai sensi dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
Con il presente servizio l’imprenditore agricolo richiede la concessione di un posteggio all’interno del mercato per esercitarvi la vendita diretta dei propri prodotti.
Possono partecipare gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, che pongano in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda o da quella dei soci, nel rispetto del criterio di prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.
L’esercizio dell’attività all’interno del mercato non è soggetto alla disciplina sul commercio e si svolge nel rispetto del disciplinare di mercato, del regolamento comunale e delle norme igienico-sanitarie in materia di alimenti.
L’assegnazione dei posteggi avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina comunale e dal relativo bando pubblico; l’occupazione dell’area pubblica è soggetta al pagamento del canone previsto dall’Ente.