- Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
- Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
- Documento di identità in corso di validità del richiedente
- Modulo di richiesta debitamente compilato
Per la trascrizione delle sentenze emesse nei Paesi extracomunitari, nonché quelle emesse prima del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea occorre presentare:
- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera
- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione
- marca da bollo da 16,00 €
La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:
- legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione)
- tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato), oppure, se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore dovrà essere legalizzata mediante verbale di giuramento del traduttore reso al Giudice di Pace. La traduzione italiana dell'atto di matrimonio deve essere in ogni caso effettuata a partire dall'atto originale (quindi non da una sua fotocopia/copia conforme) e deve essere ad esso fisicamente collegata.
Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° agosto 2022:
- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale
- marca da bollo da 16,00 €
Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° agosto 2022:
- certificato di cui all'art. 36 del regolamento U.E. 1111/2019 esente da legalizzazione, in originale
- marca da bollo da 16,00 €