I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza particolari formalità, purché siano in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio.
Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino UE deve chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui dimora abitualmente, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
In particolare, il diritto di soggiorno oltre tre mesi sussiste quando il cittadino dell’Unione:
- è lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- oppure dispone, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una copertura sanitaria idonea;
- oppure è iscritto presso un istituto riconosciuto per motivi di studio o formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di copertura sanitaria;
- oppure è familiare di un cittadino dell’Unione che possiede uno dei predetti requisiti.
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata al Comune di dimora abituale.
Al momento della domanda è rilasciata un’attestazione della richiesta di iscrizione; una volta concluso il procedimento anagrafico, l’interessato può chiedere il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica, comunemente utilizzata per documentare la regolarità del soggiorno.
L’attestazione di iscrizione anagrafica è quindi rilasciata su richiesta dell’interessato e, nella prassi comunale, non viene normalmente emessa in automatico al momento della domanda di residenza. Essa attesta la regolarità dell’iscrizione anagrafica del cittadino UE e conserva efficacia finché permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
L’attestazione può riguardare anche i familiari aventi diritto, e precisamente:
- il coniuge;
- il partner unito civilmente o legato da un’unione registrata, nei casi previsti dalla legge;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, nonché quelli del coniuge o del partner;
- gli ascendenti diretti a carico, nonché quelli del coniuge o del partner.
La disciplina è contenuta nel d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, relativo al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.