l servizio consente ai cittadini e alle cittadine dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno cinque anni di richiedere l’attestazione del diritto di soggiorno permanente.
Il soggiorno si considera legale quando, nel periodo considerato, sono state soddisfatte le condizioni previste dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, tra cui, ad esempio: svolgere un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato, disporre di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria, essere iscritti a un corso di studi o formazione professionale con risorse sufficienti e copertura sanitaria, oppure essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE avente diritto al soggiorno.
La continuità del soggiorno non è interrotta da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi l’anno, né da assenze di durata superiore per obblighi militari o da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in caso di assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi.
L’attestazione può essere richiesta anche per figli o figlie minori cittadini dell’Unione europea, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.
Per i familiari si applica la definizione prevista dall’articolo 2 del d.lgs. 30/2007: coniuge, partner in unione registrata nei casi previsti, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, ascendenti diretti a carico, nonché i corrispondenti familiari del coniuge o partner.
L’attestato conferma il diritto di soggiornare in modo permanente in Italia e, una volta acquisito, il diritto non è più subordinato alle condizioni ordinarie previste per il soggiorno superiore a tre mesi.