L’istanza di annullamento per prescrizione o decadenza consente al cittadino o al contribuente di chiedere al Comune, in via di autotutela, l’annullamento totale o parziale di un atto già emesso – ad esempio un avviso di accertamento di un tributo locale, un’ingiunzione di pagamento o un atto sanzionatorio – quando il termine perentorio previsto dalla legge per l’esercizio del potere è già scaduto (decadenza), oppure quando il credito si è estinto per il mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito dalla legge (prescrizione).
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di compiere un determinato atto per il suo mancato esercizio entro un termine perentorio (artt. 2964 e seguenti del codice civile). Per i tributi locali l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), mentre il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, della medesima legge).
La prescrizione estingue invece il diritto di credito quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 del codice civile) e, a differenza della decadenza, è soggetta a interruzione e sospensione: ogni atto di riscossione regolarmente notificato fa decorrere un nuovo termine.
L’istanza non sostituisce il ricorso e non sospende né interrompe i termini per impugnare l’atto. Essa deve contenere l’esatta individuazione del provvedimento, l’indicazione delle date rilevanti e una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta.