Richiesta di annullamento in autotutela per prescrizione o decadenza

Servizio attivo

Richiesta al Comune per l’annullamento di un atto amministrativo o sanzione, motivata da prescrizione o decadenza dei termini previsti dalla legge.

A chi è rivolto

  • Cittadini, imprese o enti destinatari di provvedimenti amministrativi o sanzioni comunali che ritengano scaduti i termini per la loro applicazione o riscossione.

Descrizione

L’istanza di annullamento per prescrizione o decadenza consente al cittadino o al contribuente di chiedere al Comune, in via di autotutela, l’annullamento totale o parziale di un atto già emesso – ad esempio un avviso di accertamento di un tributo locale, un’ingiunzione di pagamento o un atto sanzionatorio – quando il termine perentorio previsto dalla legge per l’esercizio del potere è già scaduto (decadenza), oppure quando il credito si è estinto per il mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito dalla legge (prescrizione).
La decadenza consiste nella perdita della possibilità di compiere un determinato atto per il suo mancato esercizio entro un termine perentorio (artt. 2964 e seguenti del codice civile). Per i tributi locali l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), mentre il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, della medesima legge).
La prescrizione estingue invece il diritto di credito quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 del codice civile) e, a differenza della decadenza, è soggetta a interruzione e sospensione: ogni atto di riscossione regolarmente notificato fa decorrere un nuovo termine. 
L’istanza non sostituisce il ricorso e non sospende né interrompe i termini per impugnare l’atto. Essa deve contenere l’esatta individuazione del provvedimento, l’indicazione delle date rilevanti e una chiara esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia dell’atto tributario o amministrativo o sanzione da annullare.
  • Motivazione dettagliata con riferimenti a termini di prescrizione o decadenza.
  • Eventuale documentazione a supporto (es. notifiche, ricevute, atti correlati).
  • Delega e documento del delegante, se presentata da terzi.

Cosa si ottiene

  • Provvedimento di Annullamento totale o parziale dell’atto amministrativo o della sanzione impugnata.
  • Comunicazione scritta dell’esito con motivazioni.

Tempi e scadenze

  • Comunicazione dell’esito entro 60 giorni dalla ricezione completa dell’istanza.

Costi

  • Il servizio è gratuito.
  • L’istanza in materia tributaria è esente dall’imposta di bollo, in quanto atto del procedimento di accertamento e riscossione dei tributi (art. 5 della Tabella, allegato B, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). 
  • Per le istanze non riconducibili a un procedimento tributario è dovuta l’imposta di bollo di 16,00 euro (art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R. n. 642 del 1972), salve le esenzioni previste dalla legge.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiesta di annullamento in autotutela per prescrizione o decadenza direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • La prescrizione non è rilevabile d’ufficio se non è opposta dall’interessato (art. 2938 del codice civile): è quindi onere del richiedente indicarne espressamente il decorso.
  • La presentazione dell’istanza non sospende l’efficacia esecutiva dell’atto né le procedure di riscossione già avviate.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 06/08/2026

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