Iscrizione all'albo comunale dei volontari

Servizio attivo

Procedura per iscriversi all’albo comunale dei volontari, l’elenco dei cittadini disponibili a prestare attività di volontariato gratuita a supporto delle attività e delle iniziative del Comune, secondo il regolamento dell’Ente.

A chi è rivolto

  • Persone fisiche maggiorenni che intendano prestare attività di volontariato a titolo gratuito a favore della comunità, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento dell’Ente.
  • Cittadini italiani, cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento dell’Ente.
  • Minori di età, ove ciò sia ammesso dal regolamento dell’Ente e previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale (artt. 316, 320 e 337-ter del codice civile), per le sole attività compatibili con l’età.
  • Non può essere iscritto chi intrattiene con il Comune un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto di lavoro retribuito, in coerenza con il principio di incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Descrizione

L’albo (o elenco) comunale dei volontari è il registro nel quale il Comune iscrive i cittadini che, per libera scelta, si rendono disponibili a svolgere in forma personale, spontanea e gratuita attività di interesse generale a supporto delle iniziative e dei servizi dell’Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione e dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), secondo il quale i Comuni svolgono le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il procedimento si articola nella presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, nella verifica dei requisiti previsti dal regolamento dell’Ente e nell’adozione del provvedimento espresso di iscrizione o di diniego, comunicato al richiedente ai sensi della L. 241/1990.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Indicazione delle attività di volontariato per le quali si offre la propria disponibilità e degli eventuali titoli, competenze o abilitazioni utili al loro svolgimento.
  • Autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di richiedente minore di età, ove l’iscrizione dei minori sia ammessa dal regolamento dell’Ente.
  • Ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal regolamento dell’Ente in relazione alla specifica attività (a titolo esemplificativo: certificazione di idoneità psico-fisica per le attività che la richiedano).
  • In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa si ottiene

  • Provvedimento di iscrizione all’albo comunale dei volontari e inserimento nel registro dei volontari tenuto dal Comune.
  • Possibilità di essere chiamati a collaborare, secondo la propria disponibilità, alle attività e alle iniziative individuate dal Comune.
  • Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell’Ente nei termini stabiliti dal regolamento e in coerenza con i principi enunciati dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG.
  • Informazione sui rischi specifici connessi all’attività e fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008.
  • Eventuale attestazione dell’attività svolta, ove prevista dal regolamento dell’Ente.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 241/1990, salvo il diverso termine eventualmente fissato dall’Ente con proprio regolamento a norma dell’art. 2, commi 3 e 4, della medesima legge.
L’esito è comunicato al richiedente. In caso di inerzia è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990.
La presentazione dell’istanza non è soggetta a termini di scadenza: l’albo è aperto e le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, salvo diversa previsione del regolamento dell’Ente

Costi

L’attività di volontariato è prestata a titolo gratuito e non comporta alcun onere economico a carico del volontario.
Il regime dell’imposta di bollo sull’istanza è quello previsto dal D.P.R. 642/1972 e va verificato dall’ufficio competente del Comune in relazione alla natura del richiedente e alle ipotesi di esenzione della Tabella allegato B; l’esenzione di cui all’art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 opera esclusivamente in favore degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.
 Eventuali diritti di segreteria sono determinati dall’Ente.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Iscrizione all'albo comunale dei volontari direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • L’attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; sono ammessi esclusivamente rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’Ente, essendo in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario (art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, quale parametro di riferimento).
  • Il rapporto di volontariato non costituisce rapporto di lavoro, non comporta vincolo di subordinazione, non dà luogo a retribuzione, contribuzione previdenziale o trattamento di fine rapporto e non genera alcuna aspettativa di assunzione presso l’Ente.
  • La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente (art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, quale parametro di riferimento).
  • Il volontario è tenuto a svolgere l’attività secondo le indicazioni operative dell’ufficio competente, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e degli obblighi di riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui venga a conoscenza.
  • L’iscrizione può essere sospesa o cancellata, con provvedimento motivato, nei casi previsti dal regolamento dell’Ente, oltre che su rinuncia dell’interessato; è fatta salva la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 17/08/2026

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