Iscrizione al gruppo volontari di protezione civile

Servizio attivo

Domanda di ammissione al Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, costituito ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 1/2018, per concorrere alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze.

A chi è rivolto

  • Cittadini dell’Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 5, comma 1, dello schema-tipo di regolamento approvato con Direttiva 22 dicembre 2022).    
  • Minorenni, previa autorizzazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale: possono essere impiegati nelle attività del Gruppo ad eccezione delle attività operative previste in emergenza (art. 5, comma 2, dello schema-tipo).    
  • Dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia (art. 5, comma 3, dello schema-tipo).    
  • La normativa nazionale non subordina l’ammissione al requisito della residenza o del domicilio nel Comune né al raggiungimento della maggiore età: eventuali ulteriori requisiti per l’ammissione sono indicati dal regolamento dell’Ente secondo le proprie prerogative pubblicistiche (art. 5, comma 8, dello schema-tipo).

Descrizione

Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile (GCVPC) è l’organizzazione, composta esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, che il Comune può promuovere con riferimento al proprio ambito territoriale quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). 

Non può essere costituito più di un Gruppo comunale per ciascun Comune.

Il Gruppo esercita in via esclusiva l’attività di protezione civile di cui all’art. 5, comma 1, lettera y), del D.Lgs. 117/2017, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Concorre al Servizio nazionale della protezione civile e opera, laddove attivato, in occasione di eventi emergenziali (art. 7 del D.Lgs. 1/2018), attività ed eventi a rilevante impatto locale, attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza (artt. 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. 1/2018), attività addestrative e formative e attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio.

All’interno del Gruppo è individuato, secondo principi di democraticità, un Coordinatore operativo dei volontari, eletto dall’Assemblea e nominato dal Sindaco con apposito decreto (art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018; art. 13, comma 1, dello schema-tipo di regolamento approvato con Direttiva 22 dicembre 2022).

Il volontario di protezione civile è la persona che, per sua libera scelta, svolge l’attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 1/2018). L’ammissione al Gruppo avviene con atto del Comune a seguito di espletamento della fase istruttoria e viene comunicata all’interessato e al Coordinatore operativo.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato

  • Certificato medico di idoneità psicofisica alle attività di volontariato in protezione civile.
  • Curriculum o eventuali attestati di esperienze pregresse (se richiesti).
  • Eventuale partecipazione a colloquio o prove di selezione.

Procedure collegate

A seguito dell’ammissione, l’interessato partecipa al percorso di addestramento previsto dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto dal regolamento dell’Ente, al periodo di prova. La qualità di volontario effettivo si consegue secondo quanto previsto dall’art. 6 dello schema-tipo; successivamente il volontario effettivo è iscritto nel Registro dei volontari e riceve le dotazioni e la documentazione previste dal regolamento.

Cosa si ottiene

  • Ammissione al Gruppo comunale con atto del Comune, a seguito della fase istruttoria, comunicata all’interessato e al Coordinatore operativo; in caso di rigetto motivato il Sindaco ne dà comunicazione all’interessato e al Coordinatore operativo (art. 5, commi 5 e 6, dello schema-tipo).    
  • Qualità di volontario effettivo, previo superamento con esito positivo del corso di addestramento definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, del periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di eventuali ulteriori specifici programmi formativi definiti dall’Amministrazione comunale (art. 6, comma 1, dello schema-tipo).    
  • Iscrizione nel Registro dei volontari tenuto dal Comune, una volta acquisita la qualità di volontario effettivo (art. 4, comma 4, e art. 6, comma 2, dello schema-tipo).    
  • Consegna di copia della polizza assicurativa, del tesserino di appartenenza, del vestiario e dei DPI idonei e di copia del regolamento (art. 6, comma 2, dello schema-tipo).    
  • Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile verso i terzi, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall’art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (art. 8, comma 2, dello schema-tipo).    
  • Diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali (art. 8, comma 4, dello schema-tipo).    
  • Diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, se preventivamente autorizzate e documentate, nei limiti definiti dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 in caso di attività autorizzate (art. 8, comma 1, dello schema-tipo).    

Tempi e scadenze

L’esito della domanda viene comunicato entro 30-60 giorni lavorativi a seguito della verifica dei requisiti e di eventuali colloqui o prove.

Costi

La normativa nazionale di settore non prevede uno specifico costo per la presentazione della domanda di ammissione.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Iscrizione al gruppo volontari di protezione civile direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • L’attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti; al volontario spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e documentate (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 1/2018; art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017).    
  • Il volontario è tenuto ad assicurare la reperibilità ai fini dell’impiego in caso di emergenza secondo i turni programmati, ovvero a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi (art. 9, comma 1, lettera a, dello schema-tipo).    
  • Il volontario è tenuto a conservare con cura i materiali e le attrezzature affidati, a indossare l’abbigliamento e i DPI assegnati astenendosi da usi diversi da quello di servizio, a partecipare alle riunioni, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e a comunicare prontamente ogni variazione dei propri dati personali (art. 9, comma 1, lettere b, c, d ed e, dello schema-tipo).    
  • I volontari minorenni non possono essere impiegati nelle attività operative previste in emergenza (art. 5, comma 2, dello schema-tipo).    
  • L’impiego del volontariato avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e agli atti conseguenti (art. 4, comma 1, dello schema-tipo).    

Casi particolari

Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale; i volontari minorenni non possono essere impiegati nelle attività operative previste in emergenza. Restano ferme le eventuali ulteriori condizioni previste dalla normativa regionale e dal regolamento dell’Ente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 18/08/2026

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