Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile (GCVPC) è l’organizzazione, composta esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, che il Comune può promuovere con riferimento al proprio ambito territoriale quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Non può essere costituito più di un Gruppo comunale per ciascun Comune.
Il Gruppo esercita in via esclusiva l’attività di protezione civile di cui all’art. 5, comma 1, lettera y), del D.Lgs. 117/2017, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Concorre al Servizio nazionale della protezione civile e opera, laddove attivato, in occasione di eventi emergenziali (art. 7 del D.Lgs. 1/2018), attività ed eventi a rilevante impatto locale, attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza (artt. 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. 1/2018), attività addestrative e formative e attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio.
All’interno del Gruppo è individuato, secondo principi di democraticità, un Coordinatore operativo dei volontari, eletto dall’Assemblea e nominato dal Sindaco con apposito decreto (art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018; art. 13, comma 1, dello schema-tipo di regolamento approvato con Direttiva 22 dicembre 2022).
Il volontario di protezione civile è la persona che, per sua libera scelta, svolge l’attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 1/2018). L’ammissione al Gruppo avviene con atto del Comune a seguito di espletamento della fase istruttoria e viene comunicata all’interessato e al Coordinatore operativo.