Cancellazione dal gruppo volontari di protezione civile

Servizio attivo

Recesso volontario dal Gruppo comunale di volontariato di protezione civile: l’appartenente comunica per iscritto il recesso e il Comune provvede ai conseguenti adempimenti amministrativi e all’aggiornamento del Registro dei volontari, ove necessario.

A chi è rivolto

  • Appartenenti al Gruppo comunale di volontariato di protezione civile che intendono recedere volontariamente dal GCVPC.

Descrizione

Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile (GCVPC) è l’organizzazione che il Comune può promuovere nel proprio ambito territoriale, composta esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

La gestione amministrativa del GCVPC e la relativa responsabilità sono in capo al Comune, che vi provvede mediante i propri uffici (art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 1/2018).

Il presente servizio disciplina il recesso volontario dell’appartenente al GCVPC, ossia la perdita, per libera scelta dell’interessato, della qualità di appartenente al Gruppo. Il recesso è previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a), dello schema-tipo di regolamento allegato alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 ed è comunicato in forma scritta al Coordinatore operativo e al Sindaco (art. 7, comma 3).

Il recesso non deve essere motivato: l’attività di volontariato di protezione civile è svolta in modo spontaneo e gratuito (art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018; art. 17 del d.lgs. n. 117/2017) e la relativa cessazione costituisce esercizio di una libera scelta dell’interessato.

Il recesso determina la perdita della qualità di appartenente al GCVPC. A seguito della comunicazione, l’ufficio competente del Comune provvede ai conseguenti adempimenti amministrativi e, ove l’interessato sia iscritto, all’aggiornamento del Registro dei volontari, dandone comunicazione all’interessato.

Il recesso può essere comunicato in qualunque momento. Trattandosi di atto personale, la comunicazione è sottoscritta dal volontario interessato; un terzo può essere delegato alla sola presentazione mediante delega scritta, accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

Il recesso determina la cessazione dell’appartenenza al Gruppo e della partecipazione alle successive attività di protezione civile; cessa il presupposto della copertura assicurativa connessa allo svolgimento dell’attività di volontario del GCVPC ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 117/2017 e viene meno il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018. Permane l’obbligo di restituire l’equipaggiamento personale e le attrezzature affidate in comodato d’uso entro 30 giorni dall’effettiva cessazione; in mancanza, il Comune addebita il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto (art. 7, comma 4, dello schema-tipo).

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO) del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Eventuale lettera di motivazione.

Cosa si ottiene

  • Perdita della qualità di appartenente al GCVPC a seguito del recesso e conseguente aggiornamento del Registro dei volontari, ove l’interessato vi sia iscritto.
  • Comunicazione all’interessato dell’avvenuto aggiornamento degli adempimenti amministrativi conseguenti al recesso.
  • Cessazione dei diritti e degli obblighi connessi allo svolgimento di successive attività quale appartenente al GCVPC, fermo restando l’obbligo di restituzione dell’equipaggiamento e delle attrezzature entro 30 giorni dall’effettiva cessazione; cessa inoltre il presupposto della copertura assicurativa connessa allo svolgimento dell’attività di volontario del Gruppo ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Tempi e scadenze

La cancellazione viene effettuata generalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

Costi

Gli eventuali costi sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina dell’Ente.
L’imposta di bollo si applica esclusivamente ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Cancellazione dal gruppo volontari di protezione civile direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il recesso è atto personale del volontario: la comunicazione deve essere sottoscritta dall’interessato.
  • La comunicazione di recesso deve essere resa in forma scritta e indirizzata al Coordinatore operativo e al Sindaco (art. 7, comma 3, dello schema-tipo allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022).
  • L’eventuale nuova adesione al GCVPC richiede la presentazione di una nuova domanda di ammissione, secondo il regolamento dell’Ente.
  • A seguito della perdita dell’appartenenza, il volontario deve restituire entro 30 giorni dall’effettiva cessazione l’equipaggiamento personale e le attrezzature affidate in comodato d’uso; in mancanza, il Comune addebita il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto (art. 7, comma 4, dello schema-tipo).

Casi particolari

Il recesso volontario va distinto dagli altri casi di perdita della qualità di appartenente al GCVPC, che l’art. 7, comma 1, dello schema-tipo allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022 prevede nei seguenti casi:

  • assenza ingiustificata da ogni attività per almeno sei mesi continuativi ovvero incompatibilità con l’azione operativa del GCVPC (lettera b);
  • perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione (lettera c);
  • utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile ovvero danneggiamento doloso dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC (lettera d).

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la perdita della qualità di appartenente, con giustificate motivazioni da comunicare all’interessato, è proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; il Sindaco, sentito il parere dell’Assemblea dei volontari e nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento (art. 7, comma 2, dello schema-tipo), ferme restando le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina dell’Ente, in quanto applicabili.
 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 18/08/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni