Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile (GCVPC) è l’organizzazione che il Comune può promuovere nel proprio ambito territoriale, composta esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
La gestione amministrativa del GCVPC e la relativa responsabilità sono in capo al Comune, che vi provvede mediante i propri uffici (art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 1/2018).
Il presente servizio disciplina il recesso volontario dell’appartenente al GCVPC, ossia la perdita, per libera scelta dell’interessato, della qualità di appartenente al Gruppo. Il recesso è previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a), dello schema-tipo di regolamento allegato alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 ed è comunicato in forma scritta al Coordinatore operativo e al Sindaco (art. 7, comma 3).
Il recesso non deve essere motivato: l’attività di volontariato di protezione civile è svolta in modo spontaneo e gratuito (art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018; art. 17 del d.lgs. n. 117/2017) e la relativa cessazione costituisce esercizio di una libera scelta dell’interessato.
Il recesso determina la perdita della qualità di appartenente al GCVPC. A seguito della comunicazione, l’ufficio competente del Comune provvede ai conseguenti adempimenti amministrativi e, ove l’interessato sia iscritto, all’aggiornamento del Registro dei volontari, dandone comunicazione all’interessato.
Il recesso può essere comunicato in qualunque momento. Trattandosi di atto personale, la comunicazione è sottoscritta dal volontario interessato; un terzo può essere delegato alla sola presentazione mediante delega scritta, accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
Il recesso determina la cessazione dell’appartenenza al Gruppo e della partecipazione alle successive attività di protezione civile; cessa il presupposto della copertura assicurativa connessa allo svolgimento dell’attività di volontario del GCVPC ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 117/2017 e viene meno il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018. Permane l’obbligo di restituire l’equipaggiamento personale e le attrezzature affidate in comodato d’uso entro 30 giorni dall’effettiva cessazione; in mancanza, il Comune addebita il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto (art. 7, comma 4, dello schema-tipo).