Richiedere autorizzazione per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo su strada (superiore a 200 participanti)

Servizio attivo

Autorizzazione e licenza di agibilità per spettacoli e trattenimenti pubblici su strade e piazze con capienza superiore a 200 persone.

A chi è rivolto

  • Associazioni culturali, sportive, ricreative e di promozione sociale 
  • Comitati cittadini, pro loco e gruppi promotori di manifestazioni
  • Organizzatori professionali di eventi e spettacoli
  • Imprese, pubblici esercizi e attività commerciali che realizzano eventi di intrattenimento
  • Enti pubblici e privati che allestiscono eventi temporanei su spazi pubblici

Descrizione

Il servizio riguarda gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici temporanei che si svolgono su strade, piazze e altre aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza superiore a 200 persone: concerti e spettacoli dal vivo, feste popolari, sagre, esibizioni e analoghe forme di intrattenimento accessibili al pubblico.

La materia è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

Oltre la soglia dei 200 partecipanti il titolo abilitativo è esclusivamente l’autorizzazione comunale.

Il rilascio dell’autorizzazione presuppone la verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali, delle aree e degli impianti e il rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. previo parere, verifiche e sopralluogo della l’intervento della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il rilascio della licenza ex art. 80 del Tulps è obbligatorio in caso di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.

La competenza è della commissione comunale di vigilanza, nominata dal Sindaco ai sensi dell’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940; è invece della commissione provinciale, ai sensi dell’art. 142, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Come fare

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • Online: tramite l’apposita procedura guidata, per accedere è necessario autenticarsi con SPID o CIE e cliccare sul pulsante “Accedi al servizio online”. La compilazione avviene interamente online, con possibilità di allegare la documentazione richiesta in formato digitale
  • Via PEC:
  • è possibile inviare la domanda tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, deve essere trasmesso all’indirizzo PEC:
  • Presso gli sportelli comunali: la richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, recandosi presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO), negli orari di apertura al pubblico

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Descrizione della manifestazione: tipologia, programma, luogo, data e orari di inizio e di fine, capienza massima prevista, modalità di ingresso, presenza di scopo di lucro
  • Relazione tecnico-descrittiva dei locali, delle aree e degli impianti, con indicazione della capienza massima e dei criteri adottati per il suo calcolo, redatta da tecnico abilitato
  • Planimetria dell’area in scala, con indicazione delle strutture allestite, dei percorsi e delle uscite di esodo, delle vie di accesso dei mezzi di soccorso, dei presidi antincendio e delle aree non accessibili al pubblico
  • Documentazione per la convocazione della commissione di vigilanza, ai fini del parere, delle verifiche e degli accertamenti propedeutici alla licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.
  • Dichiarazioni di tecnico abilitato: corretto montaggio e idoneità statica di palchi, tribune, coperture e altre strutture temporanee; esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, di amplificazione e di illuminazione di sicurezza; approntamento e idoneità dei mezzi antincendio
  • Piano di emergenza ed evacuazione, con indicazione degli addetti alla gestione dell’affollamento, dell’esodo e delle emergenze
  • Documentazione relativa alle misure di safety e security, secondo le indicazioni delle direttive del Ministero dell’interno in materia di manifestazioni pubbliche (attualmente Direttiva 18/07/2018)
  • Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
  • Dichiarazione di assenza delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
  • Titolo di disponibilità dell’area e, per le aree pubbliche, richiesta di occupazione di suolo pubblico
  • Attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e delle eventuali spese di sopralluogo, ove dovuti

Procedure collegate

  • Occupazione di suolo pubblico: concessione o autorizzazione comunale per l’occupazione di strade, piazze e altre aree pubbliche (artt. 20 e 21 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
  • Disciplina della circolazione: ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione sulle strade interessate, adottata dall’ente proprietario della strada (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992)
  • Attività rumorose: autorizzazione comunale, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune (art. 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447)
  • Somministrazione di alimenti e bevande: SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e notifica ai fini della registrazione dell’attività ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004

 

Ai sensi dell'art. 41, L. 35/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate … e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali, da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente. 

N.B. Diverse regioni prevedono che sono escluse dall'obbligo di presentazione della Scia (e della notifica igienico-sanitaria) le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite a carattere religioso, solidaristico, etc., che dovranno tuttavia svolgersi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

  • Commercio al dettaglio: SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e notifica ai fini della registrazione dell’attività ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 in caso di vendita di prodotti del settore alimentare.
  • Valutazioni di ordine e sicurezza pubblica: il Comune trasmette la pratica alle autorità competenti per le determinazioni in materia di safety e security
  • Il titolo e la documentazione tecnica devono essere conservati sul luogo della manifestazione ed esibiti a ogni controllo.

Cosa si ottiene

  • Provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., valido solamente per il locale e per il tempo in esso indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.)
  • Licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., rilasciata a seguito del parere, delle verifiche e degli accertamenti della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
  • Verbale della commissione di vigilanza, con le eventuali prescrizioni da osservare per lo svolgimento della manifestazione
  • In caso di esito negativo, provvedimento di diniego motivato (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241), preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento (art. 10-bis della medesima legge)

Tempi e scadenze

Presentazione: l’istanza va presentata con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, nel termine stabilito dal regolamento comunale, così da consentire la convocazione della commissione di vigilanza e il coordinamento con gli altri titoli necessari e con le valutazioni di safety e security. La Direttiva 18/07/2018 raccomanda un termine di previo deposito di almeno 30 giorni prima dell’evento programmato.

Avvio del procedimento: comunicazione all’interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Conclusione del procedimento: 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990), salvo il diverso termine, comunque non superiore a 90 giorni, individuato dal Comune con proprio atto ai sensi dell’art. 2, comma 3.
Sospensione dei termini: per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni non già in possesso dell’amministrazione (art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990).
Silenzio-assenso: non si applica, trattandosi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza (art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990).
Validità del titolo: le licenze sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.).
Effetti dell’autorizzazione: l’attività può essere iniziata dalla data indicata nel titolo abilitativo.
Verifiche già effettuate: se il parere di agibilità è stato rilasciato da non più di due anni e non sono stati eseguiti lavori che abbiano comportato sostanziali modificazioni della struttura, non occorre una nuova verifica (art. 141, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940).

Costi

  • Diritti di segreteria e di istruttoria, nella misura stabilita dal piano tariffario comunale vigente
  • Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e per l’eventuale diffusione di messaggi pubblicitari, determinato dal Comune con proprio regolamento ai sensi dell’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Imposta di bollo, dovuta nella misura vigente sull’istanza di autorizzazione e sul relativo provvedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvi i casi di esenzione previsti dalla Tabella, allegato B, al medesimo decreto
  • Rimborso delle spese, ove previste dal regolamento comunale, per i sopralluoghi della commissione comunale di vigilanza e per i servizi resi dall’ente in occasione della manifestazione
  • Compensi per il diritto d’autore, dovuti agli aventi diritto per l’esecuzione o la rappresentazione in pubblico di opere tutelate (legge 22 aprile 1941, n. 633)

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere autorizzazione per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo su strada (superiore a 200 participanti) direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il titolo è valido solamente per il locale e per il tempo in esso indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.): non è cedibile e non copre eventi ulteriori o diversi da quelli dichiarati
  • La capienza massima autorizzata non può essere superata e deve essere garantita per tutta la durata della manifestazione
  • Restano fermi i requisiti soggettivi e le cause ostative previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
  • Non si applica il silenzio-assenso (art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990)
  • Le prescrizioni contenute nel verbale della commissione di vigilanza e quelle impartite dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di safety e security devono essere integralmente osservate; la loro inosservanza può comportare la sospensione o la cessazione della manifestazione.

Casi particolari

Verifiche già effettuate: se il parere di agibilità è stato rilasciato da non più di due anni e non sono stati eseguiti lavori che abbiano comportato sostanziali modificazioni della struttura, non occorre una nuova verifica (art. 141, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940).    
Manifestazioni che si ripetono periodicamente: per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già verificati dalla commissione nella stessa provincia, non occorre una nuova verifica, salvo che la natura dei luoghi richieda una specifica valutazione delle condizioni di sicurezza (art. 141 del R.D. n. 635/1940).    
Manifestazioni senza fine di lucro: la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive la licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali. Restano comunque dovuti gli adempimenti in materia di agibilità e sicurezza e i titoli per l’uso del suolo pubblico.    
Rappresentazioni cinematografiche e teatrali: le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono state abrogate dal primo comma dell’art. 68 del T.U.L.P.S. dall’art. 164, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; per tali attività non occorre la licenza di cui al medesimo articolo, ferma restando l’agibilità ex art. 80.    
Aree prive di strutture per lo stazionamento del pubblico: sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 le piazze e le aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; il riferimento all’altezza del palco è stato soppresso dal D.M. 18 dicembre 2012 (art. 1, comma 2, lettera a); restano dovute l’idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e l’idoneità dei mezzi antincendio.    
Spettacolo viaggiante: alle attrazioni dello spettacolo viaggiante si applica la disciplina propria di settore, con licenza ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.

Ulteriori informazioni

Ufficio destinatario: oltre la soglia dei 200 partecipanti non opera la previsione degli artt. 68 e 69 comma 2 del T.U.L.P.S. che indica lo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo quale destinatario, riferita alla sola segnalazione certificata di inizio attività. Il canale di presentazione dipende quindi dalla natura dell’attività.
Quando la manifestazione è riconducibile all’esercizio di un’attività produttiva o di prestazione di servizi, il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per il procedimento e le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, con i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentate al SUAP esclusivamente in modalità telematica (art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e Tabella A allegata).
Quando invece la manifestazione non è riconducibile a un’attività produttiva o di prestazione di servizi, come nel caso degli eventi organizzati da associazioni, comitati o pro loco senza scopo di lucro, la pratica è trattata dall’ufficio comunale competente in materia di polizia amministrativa, secondo l’organizzazione stabilita da ciascun Comune.
In entrambi i casi l’ufficio ricevente cura la trasmissione degli atti alla commissione di vigilanza competente ai fini della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.
Alla pratica vanno coordinati gli ulteriori titoli eventualmente necessari: occupazione di suolo pubblico, provvedimento di disciplina della circolazione stradale, autorizzazione acustica in deroga, SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 20/10/2026

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