Il servizio riguarda gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici temporanei che si svolgono su strade, piazze e altre aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza superiore a 200 persone: concerti e spettacoli dal vivo, feste popolari, sagre, esibizioni e analoghe forme di intrattenimento accessibili al pubblico.
La materia è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
Oltre la soglia dei 200 partecipanti il titolo abilitativo è esclusivamente l’autorizzazione comunale.
Il rilascio dell’autorizzazione presuppone la verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali, delle aree e degli impianti e il rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. previo parere, verifiche e sopralluogo della l’intervento della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Il rilascio della licenza ex art. 80 del Tulps è obbligatorio in caso di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
La competenza è della commissione comunale di vigilanza, nominata dal Sindaco ai sensi dell’art. 141-bis del R.D. n. 635/1940; è invece della commissione provinciale, ai sensi dell’art. 142, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.