Richiedere autorizzazione per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo su strada (inferiore a 200 participanti)

Servizio attivo

SCIA o autorizzazione per spettacoli e trattenimenti pubblici su strade e piazze con capienza fino a 200 persone.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo su strada e necessitano dell’autorizzazione comunale per lo svolgimento dell’evento.

In particolare, si rivolge a:

  • Associazioni culturali, sportive, ricreative e di promozione sociale
  • Comitati cittadini, pro loco e gruppi promotori di manifestazioni
  • Organizzatori professionali di eventi e spettacoli
  • Imprese, pubblici esercizi e attività commerciali che realizzano eventi di intrattenimento
  • Enti pubblici e privati che allestiscono eventi temporanei su spazi pubblici

Descrizione

Il servizio riguarda gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici temporanei che si svolgono su strade, piazze e altre aree pubbliche o aperte al pubblico, con capienza fino a 200 persone: concerti e spettacoli dal vivo, feste popolari, sagre, proiezioni, esibizioni e analoghe forme di intrattenimento accessibili al pubblico. 

La materia è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). 

Due sono i titoli abilitativi possibili:

  1. Per gli eventi fino a un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., come modificati dall’art. 7, comma 8-bis, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112). 
  2. Al di fuori di tale ipotesi - eventi che proseguono oltre le ore 24 del giorno di inizio o con capienza superiore a 200 persone - resta necessaria l’autorizzazione comunale.

Il rilascio del titolo è collegato alla verifica delle condizioni di sicurezza e di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione di vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 141, comma 2, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

La regola tecnica di riferimento è il D.M. 19 agosto 1996. 

Sono esclusi dal suo campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane, privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel Titolo IX della regola tecnica (art. 1, comma 2, lettera a). In tali casi occorre comunque produrre all’autorità competente l’idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici a firma di tecnici abilitati e l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Il procedimento è gestito dallo Sportello unico per le attività produttive quando l’evento è riconducibile ad attività d’impresa (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e Tabella A allegata).

Come fare

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • Online: tramite l’apposita procedura guidata, per accedere è necessario autenticarsi con SPID o CIE  e cliccare sul pulsante “Accedi al servizio online”. La compilazione avviene interamente online, con possibilità di allegare la documentazione richiesta in formato digitale
  • Via PEC: è possibile inviare la domanda tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, deve essere trasmesso all’indirizzo PEC:
  • Presso gli sportelli comunali: la richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, recandosi presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO), negli orari di apertura al pubblico

Ufficio destinatario: la segnalazione certificata di inizio attività per gli eventi fino a un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio è presentata allo sportello unico per le attività produttive o a ufficio analogo, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
Quando la manifestazione è riconducibile all’esercizio di un’attività produttiva o di prestazione di servizi, il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per il procedimento e le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, con i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentate al SUAP esclusivamente in modalità telematica (art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160).
Quando invece la manifestazione non è riconducibile a un’attività produttiva o di prestazione di servizi, come nel caso degli eventi organizzati da associazioni, comitati o pro loco senza scopo di lucro, la pratica è trattata dall’ufficio comunale competente in materia di polizia amministrativa, secondo l’organizzazione stabilita da ciascun Comune
Alla pratica vanno coordinati gli ulteriori titoli eventualmente necessari: occupazione di suolo pubblico, provvedimento di disciplina della circolazione stradale, autorizzazione acustica in deroga, SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e/o vendita, nulla osta della sovrintendenza in caso di aree vincolate.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Descrizione della manifestazione: tipologia, programma, luogo, data e orari di inizio e di fine, capienza massima prevista, presenza di scopo di lucro
  • Planimetria dell’area, con indicazione delle strutture allestite, dei percorsi di esodo, delle vie di accesso dei mezzi di soccorso e delle aree non accessibili al pubblico
  • Documentazione tecnica: varia secondo la configurazione del luogo di svolgimento, a seconda che esso rientri o meno nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996. Si tenga presente che la soglia di 200 persone ricorre nella disciplina con due significati distinti: negli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. indica il numero di partecipanti all’evento, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività; nell’art. 141, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, indica la capienza complessiva del locale o dell’impianto, ai fini della relazione tecnica sostitutiva.
  • Area delimitata da strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone: relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, in sostituzione del parere, delle verifiche e degli accertamenti della commissione di vigilanza (art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940)
  • Piazza o area urbana priva di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico: il luogo è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 (art. 1, comma 2, lettera a) e non vi sono regole tecniche di cui attestare la rispondenza; in luogo della relazione tecnica si producono gli adempimenti del Titolo IX dell’allegato al decreto, ossia l’idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio
  • Documentazione relativa alle misure di safety e security, secondo le indicazioni delle direttive del Ministero dell’interno in materia di manifestazioni pubbliche (attualmente Direttiva 18/07/2018)
  • Dichiarazione di assenza delle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
  • Titolo di disponibilità dell’area e, per le aree pubbliche, richiesta di occupazione di suolo pubblico
  • Attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ove dovuti

Procedure collegate

  • Occupazione di suolo pubblico: concessione o autorizzazione comunale per l’occupazione di strade, piazze e altre aree pubbliche (artt. 20 e 21 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
  • Disciplina della circolazione: ordinanza di sospensione o limitazione della circolazione sulle strade interessate, adottata dall’ente proprietario della strada (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992)
  • Attività rumorose: autorizzazione comunale, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune (art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
  • Somministrazione di alimenti e bevande: SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e notifica ai fini della registrazione dell’attività ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004. Ai sensi dell'art. 41, L. 35/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate … e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali, da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente. N.B. Diverse regioni prevedono che sono escluse dall'obbligo di presentazione della Scia (e della notifica igienico-sanitaria) le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite a carattere religioso, solidaristico, etc., che dovranno tuttavia svolgersi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
  • Commercio al dettaglio: SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e notifica ai fini della registrazione dell’attività ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 in caso di vendita di prodotti del settore alimentare.
  • Valutazioni di ordine e sicurezza pubblica: il Comune trasmette la pratica con il Piano di emergenza e evacuazione alle autorità competenti per le determinazioni in materia di safety e security
  • Il titolo e la documentazione tecnica devono essere conservati sul luogo della manifestazione ed esibiti a ogni controllo.

Cosa si ottiene

  • Per gli eventi fino a 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio: l’avvio immediato dell’attività alla data indicata, per effetto della presentazione della SCIA (art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990)
  • Negli altri casi: il provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., valido solamente per il locale e per il tempo in esso indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.)
  • Il verbale o l’attestazione relativi alle condizioni di sicurezza e di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ove richiesti
  • In caso di carenza dei requisiti, il provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività (art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990) oppure il diniego motivato dell’autorizzazione (art. 3 della medesima legge), preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis)

Tempi e scadenze

  • Presentazione: la SCIA o l’istanza va presentata con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, nel termine stabilito dal regolamento comunale, così da consentire il coordinamento con gli altri titoli necessari e con le valutazioni di safety e security. La Direttiva 18/07/2018 raccomanda un termine di previo deposito di almeno 30 giorni prima dell’evento programmato.
  • Effetti della SCIA: l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione (art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990).
  • Effetti dell’autorizzazione: l’attività può essere iniziata dalla data indicata nel titolo abilitativo.
  • Controlli sulla SCIA: l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione, sospensione dell’attività e di rimozione degli effetti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990).
  • Conclusione del procedimento autorizzatorio: 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’istanza (art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990), salvo il diverso termine, comunque non superiore a 90 giorni, individuato dal Comune con proprio atto ai sensi dell’art. 2, comma 3.
  • Silenzio-assenso: non si applica, trattandosi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza (art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990).
  • Validità del titolo: le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.).

Costi

  • Diritti di segreteria e di istruttoria, nella misura stabilita dal piano tariffario comunale vigente
  • Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e per l’eventuale diffusione di messaggi pubblicitari, determinato dal Comune con proprio regolamento ai sensi dell’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Imposta di bollo, dovuta nella misura vigente sull’istanza di autorizzazione e sul relativo provvedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvi i casi di esenzione previsti dalla Tabella, allegato B, al medesimo decreto
  • Rimborso delle spese, ove previste dal regolamento comunale, per i sopralluoghi della commissione comunale di vigilanza e per i servizi resi dall’ente in occasione della manifestazione
  • Compensi per il diritto d’autore, dovuti agli aventi diritto per l’esecuzione o la rappresentazione in pubblico di opere tutelate (legge 22 aprile 1941, n. 633)

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere autorizzazione per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo su strada (inferiore a 200 participanti) direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • Il titolo è valido solamente per il locale e per il tempo in esso indicati (art. 71 del T.U.L.P.S.): non è cedibile e non copre eventi ulteriori o diversi da quelli dichiarati 
  • La SCIA è utilizzabile soltanto se ricorrono congiuntamente entrambe le condizioni di legge: capienza fino a 200 partecipanti e svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.)
  • Il limite delle 200 persone non può essere superato: l’organizzatore è tenuto a garantire il rispetto della capienza massima dichiarata e attestata nella relazione tecnica
  • Restano fermi i requisiti soggettivi e le cause ostative previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
  • Non si applica il silenzio-assenso (art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990)
  • Le prescrizioni impartite dal Comune e dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di safety e security devono essere integralmente osservate; la loro inosservanza può comportare la sospensione o la cessazione della manifestazione.

Casi particolari

  • Manifestazioni senza fine di lucro: la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive la licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali. Restano comunque dovuti gli adempimenti in materia di agibilità e sicurezza e gli eventuali titoli per l’uso del suolo pubblico.
  • Rappresentazioni cinematografiche e teatrali: le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono state abrogate dal primo comma dell’art. 68 del T.U.L.P.S. dall’art. 164, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; per tali attività non occorre la licenza di cui al medesimo articolo.
  • Eventi che proseguono oltre le ore 24 o con capienza superiore a 200 persone: la SCIA non è utilizzabile e occorre l’autorizzazione, con acquisizione del parere, delle verifiche e degli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (artt. 141 e 141-bis del R.D. n. 635/1940).
  • Verifiche già effettuate: se il parere di agibilità è stato rilasciato da non più di due anni e non sono stati eseguiti lavori che abbiano comportato sostanziali modificazioni della struttura, non occorre una nuova verifica (art. 141, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940).
  • Manifestazioni che si ripetono periodicamente senza modifiche: per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già verificati, non occorre una nuova verifica, salvo che la natura dei luoghi richieda una specifica valutazione delle condizioni di sicurezza (art. 141 del R.D. n. 635/1940).
  • Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone: si applicano le disposizioni del Titolo XI dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996, relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti, la cui idoneità deve essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati ed esibita a ogni controllo.
  • Spettacolo viaggiante: alle attrazioni dello spettacolo viaggiante si applica la disciplina propria di settore, con licenza ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.
     

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (TULPS)
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), aggiornato al 30/06/2022 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
  • Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 20/10/2026

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