Il servizio riguarda gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici temporanei che si svolgono su strade, piazze e altre aree pubbliche o aperte al pubblico, con capienza fino a 200 persone: concerti e spettacoli dal vivo, feste popolari, sagre, proiezioni, esibizioni e analoghe forme di intrattenimento accessibili al pubblico.
La materia è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
Due sono i titoli abilitativi possibili:
- Per gli eventi fino a un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., come modificati dall’art. 7, comma 8-bis, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112).
- Al di fuori di tale ipotesi - eventi che proseguono oltre le ore 24 del giorno di inizio o con capienza superiore a 200 persone - resta necessaria l’autorizzazione comunale.
Il rilascio del titolo è collegato alla verifica delle condizioni di sicurezza e di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione di vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno (art. 141, comma 2, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635).
La regola tecnica di riferimento è il D.M. 19 agosto 1996.
Sono esclusi dal suo campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane, privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel Titolo IX della regola tecnica (art. 1, comma 2, lettera a). In tali casi occorre comunque produrre all’autorità competente l’idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici a firma di tecnici abilitati e l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.
Il procedimento è gestito dallo Sportello unico per le attività produttive quando l’evento è riconducibile ad attività d’impresa (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e Tabella A allegata).