Per organizzare una competizione sportiva su strade o aree pubbliche nel territorio comunale è necessario richiedere un’apposita autorizzazione al comune territorialmente competente, come previsto dall’art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e qualora sia prevista l’installazione di strutture per il pubblico occorre richiedere anche la licenza di cui all’art. 80 del Tulps (R.D. 773/1931).
Le manifestazioni sportive su strada consistono nello svolgimento di gare o eventi sportivi che si tengono su aree pubbliche o strade di uso pubblico, con date precise di inizio e fine e una durata limitata. Rientrano in questa tipologia le gare atletiche (ad esempio le corse podistiche), le gare ciclistiche, podistiche, le gare con animali o con veicoli a trazione animale e le competizioni con veicoli a motore.
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale che si svolgono nel territorio di un solo Comune. Se la gara interessa più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano), ovvero dall’ente individuato dalla normativa regionale; se interessa il territorio di più Regioni, è rilasciata dalla Regione del luogo di partenza, d’intesa con le altre Regioni interessate.
Per le gare con veicoli a motore la competenza dipende dalla tipologia di strada: il Comune per le strade comunali, la Provincia o la Città metropolitana per le strade provinciali, la Regione per le strade regionali e per quelle della rete di interesse nazionale.
Il procedimento assicura il rispetto delle normative di sicurezza, la tutela della viabilità e una corretta gestione dell’evento, in coordinamento con le autorità competenti. Qualora sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990.