Richiedere l’autorizzazione per manifestazioni sportive su strada con veicoli, animali ovvero atletiche

Servizio attivo

Il servizio consente di richiedere l’autorizzazione comunale per svolgere competizioni sportive su strade e aree pubbliche esclusivamente nell’ambito del territorio comunale.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono organizzare manifestazioni sportive su strada senza la necessità di installare strutture per il contenimento del pubblico.
In particolare, riguarda:

  • Soggetti che organizzano competizioni sportive su strada;
  • Organizzatori di gare motoristiche o con animali o atletiche;

Descrizione

Per organizzare una competizione sportiva su strade o aree pubbliche nel territorio comunale è necessario richiedere un’apposita autorizzazione al comune territorialmente competente, come previsto dall’art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e qualora sia prevista l’installazione di strutture per il pubblico occorre richiedere anche la licenza di cui all’art. 80 del Tulps (R.D. 773/1931).

Le manifestazioni sportive su strada consistono nello svolgimento di gare o eventi sportivi che si tengono su aree pubbliche o strade di uso pubblico, con date precise di inizio e fine e una durata limitata. Rientrano in questa tipologia le gare atletiche (ad esempio le corse podistiche), le gare ciclistiche, podistiche, le gare con animali o con veicoli a trazione animale e le competizioni con veicoli a motore.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale che si svolgono nel territorio di un solo Comune. Se la gara interessa più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano), ovvero dall’ente individuato dalla normativa regionale; se interessa il territorio di più Regioni, è rilasciata dalla Regione del luogo di partenza, d’intesa con le altre Regioni interessate.

Per le gare con veicoli a motore la competenza dipende dalla tipologia di strada: il Comune per le strade comunali, la Provincia o la Città metropolitana per le strade provinciali, la Regione per le strade regionali e per quelle della rete di interesse nazionale.

Il procedimento assicura il rispetto delle normative di sicurezza, la tutela della viabilità e una corretta gestione dell’evento, in coordinamento con le autorità competenti. Qualora sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990.

Come fare

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • Online: tramite l’apposita procedura guidata, per accedere è necessario autenticarsi con SPID o CIE e cliccare sul pulsante “Accedi al servizio online”. La compilazione avviene interamente online, con possibilità di allegare la documentazione richiesta in formato digitale.
  • Via PEC: è possibile inviare la domanda tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modulo predisposto dal Comune. Il modello, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, deve essere trasmesso all’indirizzo PEC: .
  • Presso gli sportelli comunali: la richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, recandosi presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO), negli orari di apertura al pubblico.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
  • Documento di identità in corso di validità del richiedente
  • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Descrizione o progetto dell’iniziativa, con informazioni sull’organizzazione, le misure di sicurezza previste e il numero stimato di partecipanti
  • Mappa o planimetria del tracciato, evidenziando eventuali interferenze con la viabilità
  • Polizza assicurativa per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 209/2005, che copra anche la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del Codice della Strada);
  • Per le competizioni con veicoli a motore: nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, ove richiesto, preventivo parere del CONI (vedi “Casi particolari”);
  • Eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri da parte di enti competenti (es. forze dell’ordine, enti gestori delle strade, altri Comuni coinvolti)

In base alla normativa locale, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti o il pagamento di diritti di segreteria.

Procedure collegate

Ove necessario, la validità dell’autorizzazione è subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, disposto dal Sindaco per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo Comune e dal Prefetto negli altri casi (art. 9, comma 7-bis, del Codice della Strada).
Se la manifestazione comporta l’occupazione di suolo pubblico, è necessario richiedere la relativa concessione.

Cosa si ottiene

Il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva su strada, che ne precisa le prescrizioni.

Tempi e scadenze

  • Presentazione della domanda: almeno 15 giorni prima della manifestazione per le autorizzazioni di competenza comunale e almeno 30 giorni prima negli altri casi (art. 9, comma 2, del Codice della Strada). Per le competizioni con veicoli a motore previste nel programma annuale, almeno 30 giorni prima della data fissata (art. 9, comma 4).
  • Conclusione del procedimento: entro il termine stabilito dall’Ente; in assenza di un termine specifico, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 2, L. 241/1990). Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di informazioni o integrazioni documentali (art. 2, comma 7, L. 241/1990).
  • Considerati i tempi necessari per eventuali pareri e provvedimenti di viabilità, è opportuno presentare la domanda con congruo anticipo.

Costi

La domanda e il provvedimento di autorizzazione sono soggetti all’imposta di bollo nella misura vigente (attualmente €16,00 ciascuno), ai sensi del D.P.R. 642/1972.
Sono esenti le istanze presentate da ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI (art. 27-bis, Tabella B, D.P.R. 642/1972), nonché dagli enti del Terzo settore (art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017).
Eventuali diritti di istruttoria o di segreteria sono stabiliti dal Comune.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l’autorizzazione per manifestazioni sportive su strada con veicoli, animali ovvero atletiche direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

Per tutte le competizioni sportive su strada l’autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, del contratto di assicurazione per la responsabilità civile (art. 9, comma 6, del Codice della Strada).
Chi organizza una competizione senza autorizzazione, o non rispetta gli obblighi e le prescrizioni in essa contenuti, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria; in caso di mancata autorizzazione l’autorità dispone inoltre l’immediato divieto di effettuare la competizione (art. 9, commi 8 e 9).

Casi particolari

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I., entro il 31 dicembre dell’anno precedente, per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, in particolare art. 9;
  • L. 9 aprile 2025, n. 58, “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”;
  • D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”, art. 124;
  • L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, “Disciplina dell’imposta di bollo”;
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, art. 82;
  • Circolare annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al programma delle gare motoristiche su strada.
  • Tulps (R.D. 773/1931)

Silenzio dell’amministrazione: il procedimento si conclude con provvedimento espresso (art. 2, comma 1, L. 241/1990). La competizione non può svolgersi in assenza di autorizzazione (art. 9, commi 1 e 8, del Codice della Strada).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 20/10/2026

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