Domanda per interventi di Street Art o Arte Urbana

Servizio attivo

Servizio per richiedere l’autorizzazione a realizzare murales e opere di arte urbana negli spazi e sulle superfici disciplinati dal Comune.

A chi è rivolto

  • Artisti, writer e collettivi di arte urbana
  • Cittadini singoli e gruppi informali
  • Associazioni culturali, scuole e istituti scolastici
  • Enti, imprese e altri soggetti che promuovono interventi di arte urbana

Descrizione

Il servizio consente di presentare la richiesta prevista dal Comune per realizzare murales o altre opere di street art e arte urbana su spazi o superfici visibili dalla pubblica via. 
Se l’edificio è un bene culturale, l’opera può essere realizzata solo con l’autorizzazione del soprintendente ((art. 21, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Realizzare scritte o disegni su beni altrui senza il consenso dell’avente diritto può integrare il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui previsto dall’art. 639 del codice penale. 
Per i beni culturali o paesaggistici si applica la specifica tutela prevista dall’art. 518-duodecies del codice penale.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC:
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via San Vitale, 7 - 40125, Bologna (BO)

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Indicazione precisa del luogo: indirizzo, identificazione del muro o della superficie, dimensioni dell’area da dipingere
  • Documentazione fotografica dello stato attuale del luogo
  • Bozzetto a colori o rendering dell’opera, con le misure
  • Descrizione del progetto: finalità, contenuti, tecniche e materiali che si intendono utilizzare
  • Calendario dei lavori, con data di inizio e di fine
  • Consenso scritto del proprietario della superficie; se si tratta di un condominio, copia della delibera dell’assemblea
  • Documentazione per i vincoli, se l’immobile è un bene culturale o si trova in area tutelata: gli elementi necessari per richiedere l’autorizzazione del soprintendente o l’autorizzazione paesaggistica
  • Relazione sulle modalità di esecuzione e sulle misure di sicurezza, se si utilizzano ponteggi, trabattelli, piattaforme o si lavora in quota
  • Richiesta di occupazione di suolo pubblico, se per eseguire l’opera si occupa il marciapiede, la strada o un’altra area pubblica

Cosa si ottiene

  • L’autorizzazione a realizzare l’opera, con le indicazioni e prescrizioni da rispettare
  • Se l’immobile o l’area sono tutelati, l’autorizzazione è rilasciata dopo l’assenso della Soprintendenza
  • In caso di esito negativo, verrà adottato un provvedimento di diniego motivato. Nei procedimenti a istanza di parte, prima del diniego si applica, nei casi previsti, la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

Tempi e scadenze

  • Avvio del procedimento: il Comune comunica al richiedente l’avvio del procedimento e il nome della struttura competente e del responsabile del procedimento (artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241).
  • Conclusione: 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990), salvo il diverso termine, comunque non superiore a 90 giorni, che il Comune abbia stabilito con proprio atto (art. 2, comma 3).
  • Sospensione: il termine può essere sospeso una sola volta e per non più di 30 giorni, per chiedere documenti o informazioni non già in possesso dell’amministrazione (art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990).
  • Immobili e aree tutelati: ai tempi del Comune si aggiungono quelli del procedimento di competenza della Soprintendenza.
  • Silenzio-assenso: non si applica ai procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990): in questi casi l’opera non può essere realizzata senza il provvedimento espresso.
  • Durata dell’autorizzazione: è indicata nel provvedimento; scaduta, per realizzare l’opera occorre una nuova autorizzazione.

Costi

  • Diritti di segreteria o di istruttoria, se previsti dal regolamento e dal tariffario del Comune
  • Imposta di bollo, dovuta nella misura vigente sulla domanda e sul provvedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvi i casi di esenzione previsti dalla Tabella, allegato B, allo stesso decreto
  • Canone di occupazione di suolo pubblico, se per eseguire l’opera si occupano strade, marciapiedi o altre aree pubbliche: occorre pagare il canone patrimoniale determinato dal Comune con proprio regolamento ai sensi dell’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160   
  • Costi di realizzazione dell’opera: materiali, attrezzature, ponteggi e compenso dell’artista restano a carico del richiedente, salvo che l’intervento sia promosso o finanziato dal Comune.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Domanda per interventi di Street Art o Arte Urbana direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • L’opera non può contenere messaggi pubblicitari o promozionali, che sono soggetti alla disciplina dei mezzi pubblicitari (art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992), né contenuti vietati dalla legge
  • Sugli immobili tutelati non si può intervenire senza l’autorizzazione del soprintendente (art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
  • L’opera realizzata è protetta dal diritto d’autore in quanto opera della pittura (art. 2, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633): l’autore conserva il diritto di opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni che possano pregiudicarne l’onore o la reputazione (art. 20 della stessa legge). Durata, manutenzione ed eventuale rimozione dell’opera vanno quindi concordate per iscritto tra le parti.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Non ci sono argomenti disponibili per questo servizio.

Pagina aggiornata il 20/10/2026

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