La manomissione del suolo pubblico consiste nell’esecuzione di scavi, rotture o ripristini della sede stradale e delle sue pertinenze. È subordinata a preventiva autorizzazione o concessione dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e, quando l’intervento comporta attraversamenti od occupazioni della sede stradale con condutture, cavi o altri impianti, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del medesimo Codice. Il rilascio compete all’ente proprietario della strada (artt. 14, comma 2, lett. a), e 26 del Codice della Strada).
Con la proroga il termine di ultimazione dei lavori e di occupazione del suolo viene differito, restando ferme tutte le prescrizioni contenute nell’atto originario. La proroga presuppone che l’autorizzazione sia ancora efficace e non consente di modificare oggetto, ubicazione o estensione dell’intervento autorizzato: in tali casi occorre presentare una nuova domanda di autorizzazione.